PROCEDURA ORDINARIA di adozione e approvazione Art. 14 LR 11/2004

< PROCEDURE – indicazioni operative

L’art. 14 della L.R.11/04 definisce il procedimento di formazione, efficacia e variante del P.A.T., stabilendo un termine (240 gg) dalla sua trasmissione in Provincia per l’approvazione del Piano, pena la formazione del silenzio assenso; il termine potrà essere sospeso per una sola volta e per max. 90 gg, al fine di integrare la documentazione richiesta dalla Provincia.
Il procedimento amministrativo di approvazione posto in capo alla Provincia, non comprende però alcune procedure che permangono in capo al Dipartimento Territorio della Regione del Veneto:

  • alla Sezione Urbanistica la Validazione del Quadro Conoscitivo (art. 11 L.R.11/04);
  • alla Sezione coordinamento commissioni (VAS, VINCA, NUV) il rilascio del parere della Commissione V.A.S. e V.INC.A. (art. 4 L.R. 11/04).

Il terzo comma dell’art. 14 della L.R. 11/04 stabilisce che, a seguito dell’adozione del Piano, “Nei trenta giorni successivi (termine non perentorio) allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale”.
In tal modo il Comune, inviando il Q.C. alla Sezione Urbanistica della Regione per la sua validazione subito dopo l’adozione del Piano, consente alla Regione nei termini previsti di 90 gg., di espletare le procedure di legge, durante il periodo di deposito, pubblicazione, raccolta osservazioni e deliberazione di Consiglio Comunale di controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
Inoltre l’atto di indirizzo regionale di cui alla lett. e) approvato con DGR n. 3178 del 08.10.2004 ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/04, come confermato con successivo atto di indirizzo approvato con DGR n. del 2009, specifica nel capitolo relativo alla procedura ordinaria di approvazione del P.A.T., che il Comune, a seguito dell’adozione del Piano, trasmette il Quadro Conoscitivo alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui al 2° comma dell’art. 11, la quale nei novanta giorni successivi comunica alla Provincia le risultanze della verifica sulle banche dati. “La deliberazione di adozione del PAT, le osservazioni e le relative controdeduzioni, sono trasmesse alla Provincia per l’approvazione e viene reso disponibile il Quadro Conoscitivo”.
Per quanto concerne il parere sul Rapporto Ambientale da parte dell’Autorità regionale competente, individuata nella Commissione regionale VAS, la DGR. n. 791/2009 allegato B) stabilisce che “il proponente o l’autorità procedente (Comune) trasmette, in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso (sul BUR) alla Commissione Regionale VAS, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano o pragramma, comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso, per consentire l’avvio dell’esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato.
….Omissis…..Entro il termine di 90 gg. a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato.”

Per tali considerazioni, si comunica, fin d’ora, che il procedimento di approvazione del PAT/PATI ai sensi dell’art. 14 della L.R.11/04 verrà avviato soltanto in presenza dei suddetti pareri allegati al Piano che, comunque, dovrà essere già adeguato a tutti i pareri acquisiti (es.Consorzi di Bonifica e Genio Civile, Parco dei Colli Euganei, Parco del Fiume Sile, BIOCE, ecc).

In ogni caso la Provincia si riserva di sospendere il procedimento, come previsto dall’art. 14 comma 5 della L.R. 11/04, per l’acquisizione della documentazione mancante.
Si ricorda, peraltro, che anche il comma 7 del medesimo articolo prevede che “qualora la giunta provinciale rilevi l’incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all’art. 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al Comune indicando le necessarie integrazioni al q.c. o l’ambito cui riferire il PATI.”

Ai sensi dell’art. 14 comma 6 della L.R. 11/04 il Presidente della Provincia (non più la Giunta, a seguito dell’entrata in vigore della L. 56 del 07/04/2014), previa Valutazione Tecnica Provinciale –VTP (in regime transitorio Valutazione Tecnica Regionale – VTR), approva il Piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d’ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:

  • la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP;
  • la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del Territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
  • la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.

L’atto di indirizzo regionale di cui alla lett. e) ai sensi dell’art. 50 della L.R.11/04 prevede, nel capitolo relativo alla procedura ordinaria di approvazione del PAT, che la coerenza delle scelte del PAT con il quadro conoscitivo dovrà essere dimostrata in una sezione sintetica all’interno della relazione, dove verrà evidenziata la sostenibilità delle scelte progettuali e degli obiettivi di interesse pubblico contenuti nel PAT e riporterà in quali elaborati e norme del Piano e riscontrabile la coerenza delle scelte.