La legge per il governo del territorio del Veneto

immagine piccolaLa Legge Urbanistica n. 11 dell’aprile 2004 nasce dalla volontà di sostituire un sistema di pianificazione non più idoneo a fornire risposte efficaci ai problemi di sviluppo sostenibile del territorio.

Concetti come concertazione, sussidiarietà e copianificazione nella Legge 11/04 sono gli strumenti che consentono di costruire Piani armonici, non imposti gerarchicamente, ma che nascono dai Comuni e prima ancora dai Cittadini, mediante un processo di partecipazione reale. Inoltre, la separazione dell’aspetto “strategico” dei Piani, da quello di utilizzo del suolo tipico dei vecchi Piani regolatori Generali dei Comuni, fa si che sia possibile mettere in atto un sistema progettuale che rende “coerenti” le azioni ai diversi livelli di pianificazione. Comuni, Province e Regione hanno ora la possibilità di attuare una condivisione delle scelte che portano allo sviluppo armonico del territorio.

 


La Legge Urbanistica del Veneto

La nuova legge per il governo del territorio (legge regionale 11, 23 aprile 2004), deliberata secondo le nuove disposizioni del decentramento amministrativo, definisce le norme per il governo del territorio del Veneto, descrivendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l’uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita.

Mappa strumenti urbanisticiQuesta legge segna un profondo cambiamento nel rapporto con il territorio che viene ora programmato con una nuova attenzione sia alle modalità di partecipazione attiva dei cittadini (vedi partecipazione) che alla composizione di strumenti conoscitivi completi sulle condizioni esistenti, sulle reali possibilità di sviluppo e sulle possibili ricadute ambientali derivanti dall’applicazione dei piani.

La presente legge stabilisce infatti criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

  1. promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini nel rispetto delle risorse naturali;
  2. tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
  3. tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
  4. utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
  5. messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;
  6. coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.

L’attenzione alla partecipazione attiva è garantita dai principi di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza che vengono applicati mediante:

  1. la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione;
  2. l’adozione e l’utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
  3. il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni che esprimono reali interessi sul territorio, alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull’uso delle risorse ambientali;
  4. il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio.

I livelli di pianificazione previsti dalla L.R. 11/04

Schema coerenza
La Legge 11/04 prevede che la pianificazione urbanistica “strategica” si articoli in quattro livelli distinti:

  • il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) strumento della Regione del Veneto
  • il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) redatto dall’Ente Provincia
  • il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) redatto in forma associata da più Comuni, anche per specifici temi (P.A.T.I. Tematico)
  • il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di competenza del singolo Comune.

Ciascun piano deve rispondere ad una logica di coerenza nei confronti delle scelte strategiche dello strumento di livello superiore, attraverso un meccanismo di confronto e scelta partecipata.
Oltre agli strumenti previsti dalla Legge 11/04, vi sono altre tipologie di Piani strategici, di forme di Programmazione negoziata e strumenti finanziari operativi che nell’insieme costituiscono gli elementi fondanti della pianificazione territoriale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione.
In particolare:

  1. acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale;
  2. indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
  3. indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;
  4. indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;
  5. definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;
  6. individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all’articolo 26;
  7. formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;
  8. individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province.

Per maggiori informazioni consulta il sito della Regione del Veneto.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, e in particolare:

  • acquisisce i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
  • recepisce i siti interessati da habitat naturali e le relative tutele;
  • definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti;
  • indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata;
  • detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall’inquinamento;
  • riporta le aree a rischio di incidente rilevante a ragione della presenza di determinate sostanze pericolose;
  • riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
  • individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
  • perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
  • indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio;
  • formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi;
  • individua gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;
  • individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni;
  • individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata.

La composizione del PTCP

Il PTCP è uno degli strumenti individuati dal decentramento amministrativo normato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”. Il PTCP è formato:

  • da una relazione che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico nelle materie di competenza provinciale;
  • dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
  • dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli;
  • da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo.

L’iter procedurale

  1. La giunta provinciale elabora un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali di assetto del territorio anche in relazione agli strumenti di pianificazione di livello superiore.
  2. Successivamente lo trasmette alla Regione, alle province contermini, ai comuni, alle comunità montane, agli enti di gestione delle aree naturali protette interessati e agli enti pubblici ed ai soggetti gestori di servizi pubblici nonché ai gestori di reti e servizi ad uso pubblico aventi rilevanza provinciale.
  3. Il documento preliminare viene sottoposto dalla provincia al confronto partecipato (concertazione).
  4. A conclusione della fase di concertazione, il consiglio provinciale adotta il piano. Il piano adottato è depositato presso la segreteria della provincia e dell’avvenuto deposito è data notizia nel BUR e nell’albo pretorio di ogni comune della provincia oltre alla pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso di deposito, chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei trenta giorni successivi, può presentare le proprie osservazioni.
  5. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, entro i sessanta giorni successivi, la provincia trasmette alla Regione il piano, unitamente alle osservazioni pervenute e alle relative controdeduzioni del consiglio provinciale.
  6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla sua trasmissione, si esprime sul piano adottato e, verificata la compatibilità del piano con il PTRC lo approva anche con riferimento alle osservazioni.
  7. Il piano approvato, dopo eventuali interventi di modifica in funzione degli eventuali rilievi della Regione, è depositato presso la segreteria della Provincia e dei comuni a disposizione del pubblico e acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR.

Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.)

Lo strumento preordinato al coordinamento delle politiche di pianificazione urbanistica sovracomunale, definito dalla citata legge regionale, oltre al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) che può riguardare anche singoli tematismi, dal quale discendono poi i singoli P.A.T. comunali.
La pianificazione coordinata riguarda ambiti sovracomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche ed ha come finalità il coordinamento delle scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, la predisposizione di una disciplina urbanistica ed edilizia unitaria per ambiti intercomunali, la definizione di meccanismi di “perequazione territoriale” attraverso l’equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati mediante convenzione.

L’ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)

  1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).
  2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.
  3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. ( estratto art.12, L.R. 11/04)